Centro Studi Romolo Murri
Statuto
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, l’associazione denominata “Centro Studi Romolo Murri”. La denominazione sociale verrà integrata automaticamente dall’acronimo “ETS"in seguito all’iscrizione dell’associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
L’Associazione ha sede legale in Gualdo (Macerata), in via D.Alighieri, 4. La variazione di sede legale nell’ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con lo scopo di perpetuare la memoria, di valorizzare l’opera e di promuovere gli studi sulla figura e l’opera di Romolo Murri (Monte San Pietrangeli 1870 – Roma 1944), insigne intellettuale del ventesimo secolo. Il Centro Studi Romolo Murri ha inoltre lo scopo di promuovere attività di studio, ricerca, informazione, documentazione in materia storica, politica ed economico-sociale.
Tutte le manifestazioni ed attività connesse a queste finalità, avverranno mediante l’esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, in linea con quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, del codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117):
organizzare attività culturali con finalità educativa;
svolgere attività culturali atte a promuovere la ricerca, l’informazione, la documentazione e la divulgazione in materia storica, politica ed economico-sociale;
contribuire alla formazione culturale e sociale degli associati, mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini, predisponendo e attuando iniziative concrete;
promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche e altre iniziative culturali per favorire una cittadinanza consapevole e informata;
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dal Codice del terzo settore;
L’associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale: svolgere attività culturali e scientifiche di interesse sociale con finalità educativa, mediante l’organizzazione di convegni, seminari, conferenze, celebrazioni nonché la pubblicazione di ricerche e studi, in particolare sulla figura e sull’opera di Romolo Murri. Allo scopo di rendere tali conoscenze accessibili anche ai soggetti rientranti nelle fasce d’età giovanili, l’associazione promuove percorsi atti a favorire il dialogo e l’interazione con le istituzioni scolastiche, mediante l’organizzazione di incontri nelle scuole, emanazione di bandi per studenti, la stipula di apposite convenzioni.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.
Può svolgere inoltre, attività di raccolta fondi, per finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
L’Associazione può avvalersi
di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari
che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono
iscritti in un apposito registro. Tale attività non può essere
retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità
di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l’associazione.
Ai volontari possono essere
rimborsate dall’ente soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle
condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I
volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché
per la responsabilità civile verso i terzi;
Le adesioni all’Associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono le finalità e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. L’ammissione dei nuovi soci avviene su presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato, da far pervenire al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
Lo status di Associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art. 4 del presente statuto.
Art. 4 – Associati – diritti e doveri
Sono Associati tutti coloro che chiedono di aderire all’Associazione per condividerne le attività e la cui domanda di adesione sia stata accettata.
Possono essere nominati soci onorari, senza diritto di voto, persone insigni per pubblico riconoscimento o che hanno reso servizi all’associazione, alle quali quest’ultima reputa conveniente tributare tale qualifica in segno di omaggio.
Gli associati hanno il diritto di:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
esaminare i libri sociali;
proporsi candidato per far parte degli organi dell’associazione;
denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);
I soci avranno facoltà di frequentare i locali sociali, consultare il materiale bibliografico esistente ed ogni altro documento che l’Associazione riuscirà a reperire, partecipare gratuitamente a seminari di studio ed a conferenze, ottenere una riduzione sul biglietti di ingresso alle manifestazioni promosse dall’Associazione stessa.
Gli associati hanno il dovere di:
Rispettare il presente statuto e le delibere degli organi sociali;
Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
Non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione;
Versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
Si perde la qualità di Associato per recesso e esclusione.
Per esercitare il diritto di recesso, ciascun Associato comunica per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associato può essere escluso per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, per violazione degli obblighi statutari, delle deliberazioni degli organi sociali, per aver arrecato danni, anche morali, all’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Prima della delibera di esclusione, l’associato deve essere portato a conoscenza degli addebiti contestatigli e, entro trenta giorni, può presentare le proprie difese.
Avverso qualunque sanzione disciplinare può essere presentato ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, all’Assemblea convocata nella prima seduta utile.
Art. 5 - Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
L’Assemblea;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Segretario generale;
Il Tesoriere ed economo;
Il Collegio dei Revisori dei conti;
L’Organo di controllo se obbligatorio al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore (vedi successivo art. 15);
Art. 6 - Composizione e competenze dell’Assemblea ordinaria
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati; i soci onorari possono partecipare senza diritto di voto. Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote associative.
L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio.
Si riunisce, inoltre, quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei componenti l’Assemblea; in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato in forma cartacea o informatica, con comunicazione indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata, pubblicata sul sito dell’Associazione e tramite social media.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, come previsto dall’art. 24 del codice del terzo settore. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei conti.
Gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e la segretezza del voto
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.
L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
elegge con votazione segreta, scegliendo fra gli Associati, i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti e, se previsto, l’Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno durata di tre anni e sono rinnovabili.
approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dal Tesoriere ed economo e il bilancio sociale nei casi in cui è obbligatorio redigerlo ai sensi dell’Art. 14 comma 1 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);
indica e approva le direttive generali e il programma dell’attività del Centro Studi;
delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
approva la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo; delibera sui ricorsi avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo in merito alla non ammissibilità delle richieste di associazione.
Delibera su quanto non sia attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente (Art. 25 del Codice del Terzo Settore);
delibera sui ricorsi avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo che dispongono l’esclusione degli Associati;
delibera su quanto demandato per legge e per statuto alla sua competenza.
Art. 7 - Costituzione e deliberazioni dell’assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.
Laddove l’assemblea straordinaria in seconda convocazione sia andata deserta o il quorum dei presenti non fosse sufficiente ai fini costitutivi, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei consiglieri, avrà facoltà di prevedere una terza convocazione dove il quorum costitutivo dell’assemblea sarà almeno un decimo degli associati ed il quorum deliberativo sarà a maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti espressi.
L’Assemblea in sede straordinaria delibera sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio con la maggioranza dei tre quarti degli associati, sulle proposte di modifica dello statuto e sulla fusione, sulla scissione o sulla trasformazione dell’associazione.
L’assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente vicario e qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea figurerà nell’apposito libro sociale.
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo questi da segretario.
Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri elettivi e tre membri di diritto senza diritto di voto. I tre membri di diritto sono: Il Sindaco pro-tempore e l’Assessore alla cultura del Comune di Gualdo e uno dei successori diretti dell’avv. Stelvio Murri.
Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza:
il Presidente;
due Vice-Presidenti;
il Segretario;
il Tesoriere ed economo.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l’espletamento delle loro funzioni di amministrazione; hanno solo diritto al rimborso di spese debitamente documentate e autorizzate.
Art. 9 – Convocazione e competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente.
Le riunioni sono valide se sono presenti i due terzi dei membri con diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I Consiglieri durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo che cessino dalla carica in corso di mandato sono sostituiti per cooptazione.
Al Consiglio Direttivo compete:
eleggere nella riunione di insediamento, il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario, il Tesoriere ed economo;
curare la formazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo nonché del programma di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione; presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, promuove e coordina l’attività del Centro Studi, adotta i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento dell’Associazione, in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha facoltà di fare ogni operazione bancaria e finanziaria di ordinaria amministrazione; per le operazioni bancarie e finanziarie di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare particolari incarichi di sua competenza ai Vice-Presidenti. In caso di impedimento è sostituito dai Vice-Presidenti.
I Vice-Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento e svolgono i compiti loro delegati.
Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nella gestione del Centro Studi, provvede agli atti obbligatori che spettano ad altri organi, propone i provvedimenti e le iniziative che ritiene utili per il Centro, redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente.
Cura la tenuta dei registri
Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.
Art. 13 – Il Tesoriere ed economo
Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di proprietà dell’Associazione.
Provvede alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea.
Redige la relazione finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo, illustrandola ai competenti Organi collegiali.
Art. 14 – I Revisori dei conti
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei soci.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 15- L’Organo di controllo
Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all’art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), l’Assemblea elegge un Organo di controllo, collegiale o monocratico.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli art. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Art. 16 – Bilancio d’esercizio
È fatto obbligo di redigere il bilancio d’esercizio (anche nella forma di rendiconto per cassa, nel caso in cui non si superi il limite di 220.000,00 di ricavi – art. 13 D.Lgs. 117/2017), predisposto dal Consiglio Direttivo e successivamente approvato dall’Assemblea
L’Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire proventi agli Associati, collaboratori, amministratori e altri organi associativi (Art. 8 del D.Lgs. 117/2017), anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.
Il patrimonio è costituito:
dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
dalle quote sociali;
dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, tra cui contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.
L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 18 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art.19 - Divieto distribuzione utili
L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.20 – Chiusura esercizio finanziario
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio dell’anno successivo, l’Assemblea approva il conto consuntivo che deve essere depositato al RUNTS entro il trenta giugno.
Art. 21 – Gratuità delle prestazioni
Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.
Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
libro degli Associati
registro dei Volontari
libro verbali Assemblea
libro verbali del Consiglio Direttivo
libro verbali Organo di Controllo (quando previsto)
libro verbali del Collegio dei Revisori dei conti
Di ogni riunione degli Organi dell’Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all’inizio della successiva riunione.
I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.
Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.